ACCESSO DOCUMENTALE O ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/90 E DPR 184/2006

Art. 3 – Finalità della Parte I

1. La Parte I disciplina le modalità per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dall’Ordine, al fine di favorire la partecipazione all’attività amministrativa e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

2. Il diritto di accesso documentale o accesso agli atti è il diritto di esaminare i documenti
amministrativi del Consiglio dell’Ordine e di averne copia.

3. Il diritto di accesso si estende anche agli atti presupposti dei provvedimenti che siano di diretto interesse del soggetto richiedente, sempreché, anche con riguardo ad essi, l’interesse all’accesso risulti nei termini di legge.

Art. 4 – Principi generali

1. L’accesso documentale o accesso agli atti è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
2. Il diritto di accesso è ammesso per atti chiaramente indicati e non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a un controllo generalizzato dell’attivitàdell’Ente o di carattere esplorativo.
3. L’Ordine non è tenuto a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso.
4. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22 comma 5 della Legge 241/1990.
5. La pubblicità delle deliberazioni di carattere generale è assicurata attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Art. 5 – Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento è il Consigliere Segretario per gli atti relativi al Consiglio dell’Ordine e il Presidente del Consiglio di Disciplina per gli atti relativi all’attività disciplinare, i quali potranno delegare altro Consigliere o un dipendente dell’Ordine.

Art. 6 – Accesso informale
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta alla Segreteria dell’Ordine, anche verbale, laddove in base alla natura del documento richiesto non vi siano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l’esistenza di controinteressati e sia possibile l’accoglimento immediato.
2. Il richiedente indica gli estremi del documento cui si chiede l’accesso, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e comprova l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso all’oggetto della richiesta, dimostrata la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal Responsabile del procedimento (o dal soggetto delegato), è accolta mediante l’esibizione del documento e l’estrazione di copie se richiesta.
4. Dell’avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia viene conservata apposita annotazione.
5. Qualora, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontri l’esistenza di controinteressati, l’interessato è invitato a presentare richiesta formale di accesso.

Art. 7 – Accesso formale
1. La richiesta di accesso formale può essere presentata di persona alla Segreteria dell’Ordine, per via telematica alla casella istituzionale di posta elettronica certificata indicata sul sito dell’Ordine, e a mezzo posta, utilizzando l’apposito modulo di cui all’Allegato 1.

2. Nell’istanza, l’interessato deve:
a) dimostrare la propria identità e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi;
b) indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere;
c) specificare in conformità alla legge e al regolamento il proprio interesse diretto, concreto e attuale;
d) apporre data e sottoscrizione.

3. Il termine di trenta giorni previsto dalla legge per il riscontro della richiesta, nel caso in cui la stessa sia trasmessa a mezzo posta o presentata personalmente, decorre dalla data di acquisizione al protocollo dell’Ente.
4. Qualora l’istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il Responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.
Art. 8 – Controinteressati

1. Il Responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche a mezzo posta elettronica certificata, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, e accertata l’avvenuta ricezione della comunicazione, il Responsabile del procedimento istruisce la richiesta.

2. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003

Art. 9 – Accoglimento e rifiuto della richiesta
1. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il Responsabile del procedimento decide sull’istanza di accesso documentale con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d’accesso si intende respinta.

2. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene indicato il nominativo della persona e l’ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, l’orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria
per potere esercitare concretamente il diritto di accesso.

3. L’accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di
differimento.

4. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell’accesso sono ammessi i rimedi di cui all’art. 25 della Legge 241/90.
Art. 10 – Modalità di accesso
1. Il diritto di accesso può venire esercitato di persona, mediante consultazione del documento da parte del richiedente o del delegato, alla presenza del Responsabile del procedimento o di persona dallo stesso incaricata. Il tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del documento ed è garantito tenendo anche conto delle attività e dell’organizzazione dell’Ente.

2. L’accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento e se pertinenti all’interesse dimostrato, fatte salve le esclusioni indicate nel presente Regolamento.

3. L’accesso ai documenti può essere limitato ad alcune parti, quando ricorre l’esigenza di differire o escludere l’accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi. Il Responsabile del procedimento o suo delegato provvede altresì a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di accesso agli atti.

4. Non è consentito asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo. Dello svolgimento dell’accesso presso gli uffici dell’Ente può essere redatto processo verbale in relazione alla complessità delle operazioni.

5. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione pari ad Euro 0,50 per pagina.

6. Qualora l’istanza sia pervenuta per via telematica, ovvero le informazioni siano contenute in strumenti informatici, l’accesso agli atti richiesti è attuato, ove possibile, mediante l’invio dei documenti informatici all’indirizzo di posta elettronica certificata dal quale proviene la richiesta senza corresponsione dell’importo di cui al punto 5. Si applicano le disposizioni di cui al capo V del D. Lgs. n. 82/2005, nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dati personali contenuta nel D. Lgs. n. 196/2003.

7. Nel rilascio degli atti richiesti è facoltà dell’Ordine richiedere il pagamento della copia o delle copie, si decide che superato il nr. di 5 copie le stanti vengano pagate in ragione di 0,10 €/copia.
Art. 11 – Differimento dell’istanza di accesso
1. Il Responsabile del procedimento può differire l’accesso ai documenti amministrativi nei seguenti casi:
a) nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche in relazione ad attività di vigilanza o ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni, in relazione all’esigenza di non pregiudicare l’attività dell’Ente;
b) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici, durante lo svolgimento delle procedure di gara;
c) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, fino all’esaurimento dei relativi
procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente; nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione della valutazione dei titoli posseduti prima dell’effettuazione delle prove orali, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli stessi;
d) richiesta di documenti contenenti dati personali per i quali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, risulti necessario differire l’accesso per non pregiudicare l’attività necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giurisdizionale;
e) per le segnalazioni, gli atti o esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli sottratti, l’accesso è differito fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria.
Art. 12 – Documenti esclusi dall’accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese
1. In relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese e associazioni, sono sottratti all’accesso, salvo quanto previsto dall’articolo 24 comma 7 della legge:
a. documentazione matricolare, rapporti informativi, note caratteristiche, accertamenti medicolegali, documenti relativi alla salute o concernenti le condizioni psicofisiche, documentazione riguardante il trattamento economico individuale, relativi al personale anche in quiescenza dell’Ente;
b. documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure
conciliative, arbitrali e l’istruttoria di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
c. documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi nell’ambito di procedimenti selettivi;
d. documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
e. i documenti che riguardano il fascicolo personale di ogni iscritto, esistente presso la
segreteria dell’Ordine;
f. gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti
direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle
determinazioni amministrative;
g. documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, ovvero contenente informazioni riservate di carattere commerciale, industriale e finanziario, comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa;
Art. 13 – Documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell’Ente
1. In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d’ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratte all’accesso, salvo quanto previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, le seguenti categorie di documenti:
a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici, ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti;
b) annotazioni, appunti e bozze preliminari;
c) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Ente e siano in questi ultimi richiamati;
d) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell’Ente nella fase precontenziosa e contenziosa
e i rapporti rivolti alla magistratura penale;
e) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all’accesso o di rilievo puramente interno;
f) convenzioni o accordi tra l’Ente ed altre Pubbliche Amministrazioni, per i quali non vi sia l’autorizzazione dell’altra amministrazione alla divulgazione;
g) i documenti inerenti all’attività relativa all’informazione, alla consultazione e alla
concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali.
Art. 14 – Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate di regola mediante posta elettronica certificata.
2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni possono essere effettuate mediante:
b. Lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c. Consegna a mano contro ricevuta.