La Direttiva del 27 aprile 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, ha confermato l’obbligo per ogni impresa di munirsi di una casella di posta elettronica certificata, di iscrivere il relativo indirizzo P.E.C nel Registro Imprese e di mantenerlo attivo. La prescrizione di cui trattasi è stata particolarmente rafforzata e rinvigorita per effetto delle novelle apportate dall’art. 37 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, che, nell’introdurre per le imprese il concetto di domicilio digitale, ha anche disposto che il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva un domicilio digitale inattivo, chiede all’impresa di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni e la conseguente cancellazione d’ufficio dell’indirizzo PEC in caso di inutile decorrenza di tale termine.
Comunicazione Ordini Professionali cancellazioni d’ufficio Ok